fbpx

L’agevolazione per gli atti di trasferimento immobiliare nell’ambito dei procedimenti di separazione e divorzio alla luce dei più recenti interventi giurisprudenziali.

Questo Articolo è stato scritto interamente dal Notaio Dott. Adriano Baratteri con studio in Martinengo (BG) Via I Maggio per DOMUS Real Estate.

In materia, la disposizione normativa di riferimento, è quella contenuta nell’articolo 19 della Legge n. 74 del 1987 la quale prevede che, tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio, o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (omissis), sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

Tuttavia, nell’anno 2016, due sentenze della Corte di Cassazione (sentenza n. 2111 del 3 febbraio 2016 e sentenza n. 3110 del 17 febbraio 2016), hanno rivoluzionato la materia considerata.

Pertanto è opportuno, a mio parere, analizzare la giurisprudenza e la prassi dell’Agenzia delle Entrate nell’applicazione di questa agevolazione, prima e dopo il 2016.

Sino al 2016, la giurisprudenza e la prassi dell’Agenzia delle Entrate erano concordi nel ritenere che l’agevolazione di cui dall’articolo 19 della Legge 74/87 fosse applicabile a tutti quegli atti di trasferimento immobiliare necessariamente derivanti dal procedimento di separazione (v. Corte di Cassazione con la sentenza n. 154 del 1999) e divorzio purchè, tali atti di trasferimento, fossero previsti o contenuti nei verbali relativi ai procedimenti considerati, sottoposti a specifici controlli da parte dell’autorità giudiziaria tramite il meccanismo dell’omologazione.

Pertanto l’agevolazione considerata non era operante in occasione di atti o accordi non finalizzati alla scioglimento della comunione tra coniugi conseguente alla separazione, ma generati soltanto occasionalmente dalla separazione.

Veniva, tuttavia, riconosciuta eccezionalmente, la predetta agevolazione, agli atti di natura immobiliare finalizzati allo scioglimento della comunione fra coniugi, conseguente alla separazione e, in un secondo momento, l’applicazione della predetta agevolazione fiscale è stata estesa, dalla giurisprudenza di legittimità, agli accordi comportanti attribuzioni patrimoniali nei confronti dei figli.

Con le due sentenze della Corte di Cassazione n. 2111 del 3 febbraio 2016, e n. 3110 del 17 febbraio 2016, come già accennato, si è verificato un’inversione di tendenza sul trattamento fiscale degli accordi tra coniugi aventi ad oggetto sistemazioni patrimoniali conseguenti a procedimenti di separazione e divorzio.

La Corte di Cassazione, in particolare, ha affermato che l’agevolazione di cui all’articolo 19 della Legge 74/87 compete a tutti “gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare, di lì a breve, nella cessazione degli effetti civili del matrimonio (omissis)”.

Pertanto, sulla base delle predette pronunce, la Cassazione arriva ad eliminare quasi tutti i vincoli di ordine funzionale e formale, posti, dalla giurisprudenza pregressa, e dalla prassi dell’ Amministrazione Finanziaria, nell’applicabilità del predetto beneficio fiscale.

La Cassazione finisce per riconoscere natura contrattuale privatistica a tutti gli accordi volti a dare sistemazione agli assetti patrimoniali post crisi coniugale, pertanto a tutti gli accordi che, attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari ed immobiliari, siano volti a definire, in modo tendenzialmente stabile, la crisi coniugale.

L’accordo che intercorre fra i coniugi, in merito ai trasferimenti immobiliari, perde, allora, la natura pubblicistica, e assume una portata negoziale, contrattuale e patrimoniale privatistica; lo stesso non è più collegato ad uno specifico controllo di legalità da parte del giudice, nell’ambito del procedimento di omologazione.

Si può pure ritenere, in base a tale giurisprudenza, che tali accordi non debbano, necessariamente, essere contenuti nei procedimenti di separazione o divorzio, ma gli stessi potrebbero essere oggetto di una negoziazione separata ed autonoma.

Si deve, tuttavia, segnalare che la prassi dell’Agenzia delle Entrate non si è ancora adeguata a tali nuovi principi, con la conseguenza che gli stessi non possono ritenersi consolidati e pacifici, nei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria medesima.

Si invita, pertanto, i legali che si occupano della materia a prestare la massima attenzione nella elaborazione dei predetti accordi al fine di garantire, ai propri clienti, l’effettiva applicazione delle predette agevolazioni fiscali.

© Riproduzione riservata

Dott. Avv. Adriano Baratteri

Notaio in Martinengo (BG)

Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Trento

Via Primo Maggio n. 6 – 24057 Martinengo (BG)

Tel. 0363.94.72.80/90.45.14 – Fax 0363.28.45.06/94.85.74 – Mail: abaratteri@notariato.it

Ufficio secondario : Via Goito n. 28 – 24047 Treviglio (BG)

Tel. 0363.30.50.06/59.86.24 – Fax 0363.28.45.16 – Mail: notaio@baratteri.it

Rispondi

Scopri di più da La compravendita immobiliare spiegata "semplice" da Giuseppe Frigerio

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continue reading